IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista la legge 30 dicembre 2018,  n.  145  (di  seguito  «legge  di
bilancio 2019»); 
  Visto, in particolare, il comma 422  dell'art.  1  della  legge  di
bilancio 2019,  che  impegna  il  Governo  ad  attuare,  nel  periodo
2019-2021, con la cooperazione dei soggetti istituzionali  competenti
e  utilizzando  tutti  gli  strumenti  previsti  dalla  normativa  di
settore, un programma di dismissioni immobiliari volto  a  conseguire
introiti per un importo non inferiore  a  950  milioni  di  euro  per
l'anno 2019 e a 150 milioni di euro per ciascuno degli  anni  2020  e
2021, al netto delle quote non destinate al  Fondo  per  ammortamento
dei titoli di Stato o alla riduzione del debito degli enti; 
  Visto il predetto comma 422, il quale prevede che, con decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 30 aprile
2019, su proposta del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  e'
approvato  un  piano  di  cessione  di  immobili  pubblici   e   sono
disciplinati i criteri e le modalita' di dismissione  degli  immobili
da attuare negli anni 2019, 2020 e 2021; 
  Visto il comma 423, dell'art. 1 della legge di bilancio 2019,  come
modificato dall'art. 25 del decreto-legge  30  aprile  2019,  n.  34,
convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, secondo cui il piano di
cui al comma 422 ricomprende: 
    a)  immobili  di  proprieta'  dello  Stato,  non  utilizzati  per
finalita' istituzionali, individuati  con  uno  o  piu'  decreti  del
Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'Agenzia  del
demanio; 
    b) immobili di proprieta' dello Stato in uso al  Ministero  della
difesa, diverso  dall'abitativo,  non  piu'  necessari  alle  proprie
finalita' istituzionali e suscettibili di valorizzazione, individuati
con uno o piu' decreti del Ministro della difesa,  sentita  l'Agenzia
del demanio; 
    c) immobili di proprieta' dello  Stato  per  i  quali  sia  stata
presentata richiesta di attribuzione ai sensi  dell'art.  56-bis  del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, accolta dall'Agenzia del demanio  e
per i quali l'ente non abbia adottato la prescritta  delibera,  salvo
che non vi provveda entro trenta giorni  dalla  data  di  entrata  in
vigore della legge di bilancio 2019; 
    d) immobili ad uso diverso  da  quello  abitativo  di  proprieta'
degli enti territoriali e di altre  pubbliche  amministrazioni,  come
definite ai sensi dell'art. 1, comma 2, del  decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165, che i suddetti  enti  possono  proporre  ai  fini
dell'inserimento nel piano di cessione; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del  28
giugno 2019, emanato ai sensi del comma 423 dell'art. 1  della  legge
di  bilancio  2019,  con  il  quale  sono  individuati,  su  proposta
dell'Agenzia del demanio, gli immobili di proprieta' dello Stato, non
utilizzati per finalita' istituzionali; 
  Visto il comma 424 dell'art. 1 della legge di bilancio 2019, con il
quale si stabilisce che le cessioni sono disciplinate dalla normativa
vigente e nel rispetto del codice dei beni culturali e del paesaggio,
di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; 
  Visto il comma 425 dell'art. 1 della legge di bilancio  2019,  come
modificato dall'art. 25 del decreto-legge  30  aprile  2019,  n.  34,
convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, il quale  prevede  che,
con riferimento al piano di cessione di immobili pubblici, le risorse
rivenienti dalla cessione degli immobili statali  sono  destinate  al
Fondo per ammortamento dei titoli di Stato; quelle  rivenienti  dalla
cessione  degli  immobili  degli  altri  enti  sono  destinate   alla
riduzione del debito degli stessi  e,  limitatamente  agli  enti  non
territoriali,  in  assenza  del  debito,  o  comunque  per  la  parte
eventualmente eccedente, al Fondo  per  ammortamento  dei  titoli  di
Stato; 
  Visto il comma 426 dell'art. 1 della legge di bilancio  2019,  che,
al fine di incentivare la realizzazione del piano  di  cui  al  comma
422, nonche' l'attivazione di nuovi investimenti in  armonia  con  il
tessuto sociale di riferimento, per i  beni  di  cui  al  comma  423,
lettere a), b) e c), prevede che il piano puo' individuare  modalita'
per la valorizzazione degli immobili dello Stato  in  esso  inseriti,
ivi   compreso   l'adeguamento   della   loro    destinazione,    con
l'attribuzione agli enti territoriali  coinvolti  di  una  quota  non
inferiore al 5 per cento e non superiore al 15 per cento del ricavato
della vendita degli immobili alla cui valorizzazione i predetti  enti
abbiano contribuito, definita secondo i criteri previsti dal  decreto
del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  di  concerto  con  il
Ministro della difesa, del 7 agosto 2015; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  di
concerto con il Ministro della difesa, del 7 agosto 2015, recante  la
determinazione delle modalita' di attribuzione agli enti territoriali
di una quota parte dei proventi della  valorizzazione  o  alienazione
degli  immobili  pubblici  la  cui  destinazione  d'uso   sia   stata
modificata; 
  Visto il medesimo comma 426, il quale ha previsto  la  destinazione
delle  somme  ricevute  dagli  enti  territoriali  in  virtu'   della
valorizzazione di cui al medesimo comma  alla  riduzione  del  debito
degli stessi e, in  assenza  di  debito,  o  comunque  per  la  parte
eccedente, a spese di investimento; 
  Considerata l'opportunita' di coinvolgere, ai fini  dell'attuazione
del programma di dismissioni immobiliari,  i  soggetti  istituzionali
competenti  e  di  utilizzare  tutti  gli  strumenti  previsti  dalla
normativa di settore; 
  Visto l'art. 1, comma 436 della legge 30 dicembre 2004, n. 311,  ai
sensi del quale l'Agenzia del demanio puo' alienare i  beni  immobili
di proprieta' dello Stato, singolarmente o in  blocco,  mediante:  a)
trattativa privata, se di valore unitario o complessivo non superiore
ad euro 400.000; b) asta pubblica ovvero invito pubblico ad  offrire,
se di valore unitario o complessivo superiore  ad  euro  400.000,  e,
qualora non aggiudicati, con trattativa privata; 
  Visto l'art. 11-quinquies del decreto-legge 30 settembre  2005,  n.
203, convertito dalla legge 2 dicembre 2005,  n.  248,  e  successive
modificazioni, in base al quale l'Agenzia del  demanio,  con  decreto
dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto
con le amministrazioni che li hanno in uso, e' autorizzata a vendere,
anche in blocco, i beni immobili ad uso non prevalentemente abitativo
appartenenti al  patrimonio  pubblico,  mediante  trattativa  privata
ovvero procedura ristretta alla  quale  investitori  qualificati,  in
possesso  di  requisiti  e  caratteristiche   fissati   con   decreto
direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze in relazione
alla singola procedura di dismissione, sono invitati a partecipare e,
successivamente, a presentare offerte di acquisto nel rispetto  delle
modalita' e dei termini indicati nella lettera di invito; 
  Visto il predetto art. 11-quinquies, il quale prevede altresi'  che
l'autorizzazione all'operazione  puo'  ricomprendere  anche  immobili
degli enti territoriali e delle altre  pubbliche  amministrazioni  di
cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165, e successive modificazioni; 
  Visto il decreto del direttore generale del Tesoro  del  20  luglio
2015, recante la determinazione dei requisiti e delle caratteristiche
degli investitori qualificati da ammettere alle  procedure  ristrette
di vendita di immobili pubblici; 
  Visto  l'art.  33,  del  decreto-legge  6  luglio  2011,   n.   98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111,
che ha previsto la costituzione  di  una  societa'  di  gestione  del
risparmio per l'istituzione di  uno  o  piu'  fondi  di  investimento
immobiliari a cui trasferire o conferire immobili pubblici; 
  Considerato che, per promuovere la costituzione dei citati fondi di
investimento immobiliari, il Ministero dell'economia e delle  finanze
si avvale della Societa' Investimenti Immobiliari  Italiani  Societa'
di Gestione del Risparmio per azioni (di seguito Invimit SGR S.p.a.),
costituita, ai sensi del comma 1 del citato art. 33, con decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze 19 marzo 2013; 
  Visto, in particolare, il comma 8-ter del  predetto  art.  33  che,
allo scopo di conseguire la riduzione del debito  pubblico,  consente
al Ministro dell'economia e  delle  finanze  di  promuovere,  con  le
modalita' di cui all'art. 4 del decreto-legge 25 settembre  2001,  n.
351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001,  n.
410, la costituzione  di  uno  o  piu'  fondi  comuni  d'investimento
immobiliare, a cui trasferire  o  conferire  immobili  di  proprieta'
dello Stato  non  utilizzati  per  finalita'  istituzionali,  nonche'
diritti reali immobiliari; 
  Visto il predetto comma 8-ter, il quale stabilisce altresi' che  ai
fondi ivi previsti possono conferire beni  immobili  anche  gli  enti
territoriali, gli altri enti  pubblici  ovvero  societa'  interamente
partecipate dai predetti enti, con le modalita' di  cui  all'art.  58
del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112  ovvero  con  apposita
deliberazione adottata secondo le procedure ivi  previste,  anche  in
deroga  all'obbligo  di  allegare  il  piano  delle   alienazioni   e
valorizzazioni immobiliari al bilancio; 
  Visto il comma 8-quater del predetto art. 33 che, per  le  medesime
finalita' di cui al comma 8-ter, consente al Ministro dell'economia e
delle finanze di  promuovere,  altresi',  con  le  modalita'  di  cui
all'art. 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n.  351,  convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  23  novembre  2001,  n.  410,   la
costituzione di uno o piu' fondi comuni di investimento  immobiliare,
a cui trasferire o conferire, ai  sensi  del  comma  4  dell'art.  33
citato, gli immobili di proprieta' dello Stato  non  piu'  utilizzati
dal Ministero della difesa per finalita' istituzionali e suscettibili
di valorizzazione, nonche' diritti reali immobiliari; 
  Visto il predetto comma 8-ter dell'art. 33, il quale stabilisce che
le  risorse  derivanti  dalla  cessione  delle  quote  del  Ministero
dell'economia e delle finanze sono versate all'entrata  del  bilancio
dello Stato per essere riassegnate al Fondo  per  l'ammortamento  dei
titoli di Stato, e destinate al pagamento  dei  debiti  dello  Stato,
mentre le risorse  rivenienti  dalla  valorizzazione  ed  alienazione
degli immobili di  proprieta'  delle  Regioni  e  degli  Enti  locali
trasferiti ai fondi  di  cui  al  comma  8-ter  sono  destinate  alla
riduzione del debito dell'Ente e,  solo  in  assenza  del  debito,  o
comunque  per  la  parte  eventualmente   eccedente,   a   spese   di
investimento; 
  Visto il predetto  comma  8-quater,  il  quale  stabilisce  che  le
risorse  derivanti  dalla  cessione   delle   quote   del   Ministero
dell'economia e delle finanze sono versate all'entrata  del  bilancio
dello Stato per essere riassegnate al Fondo  per  l'ammortamento  dei
titoli di Stato, e destinate al pagamento dei debiti dello Stato; 
  Considerato che le risorse derivanti dalla cessione delle quote dei
fondi di cui ai commi 8-ter e 8-quater del citato art. 33, gestiti da
Invimit SGR S.p.a. e degli immobili ad essi  conferiti  o  trasferiti
concorrono al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica; 
  Visto l'art.  3  del  decreto-legge  25  settembre  2001,  n.  351,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n.  410,
il  quale  prevede,  tra  l'altro,   modalita'   di   semplificazione
amministrativa, al fine di  accelerare  le  procedure  di  immissione
degli immobili sul mercato; 
  Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440; 
  Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827; 
  Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  E' approvato l'allegato piano di cessione di immobili di proprieta'
pubblica e delle quote dei fondi immobiliari gestiti da  Invimit  SGR
S.p.a., che costituisce parte integrante del presente decreto.  Sono,
altresi', disciplinati i criteri e le modalita'  delle  attivita'  di
dismissione immobiliare, da attuare negli anni 2019, 2020 e 2021,  ai
sensi dell'art. 1, comma 422 della legge n. 145/2018.